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Anticipo del TFR: regole e limiti
Dopo 8 anni di servizio puoi richiedere un anticipo del 70% del TFR per spese mediche, prima casa o congedi.
Scritto da Giulia Rossi
Commercialista e consulente fiscale · Pubblicato 01 marzo 2026 · Aggiornato 21 giugno 2026
I requisiti
- Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro
- Una sola richiesta nell'arco del rapporto di lavoro
- Importo massimo: 70% del TFR maturato fino a quel momento
- Causa giustificata fra quelle previste dall'art. 2120 c.c.
Le cause ammesse
- Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari (per sé, coniuge, figli)
- Acquisto della prima casa per sé o per i figli (con atto notarile)
- Congedo parentale o per formazione
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Tassazione dell'anticipo
L'anticipo del TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media calcolata sul totale TFR e sull'anzianità: l'aliquota è quindi tendenzialmente bassa, soprattutto per redditi medi.
Esempio: aliquota media 18% su anticipo 15.000 € = 2.700 € di imposta, netto 12.300 €.
Effetti sul TFR futuro
La quota anticipata non viene più rivalutata: si perdono le rivalutazioni future su quella parte. Per importi rilevanti, valutare alternative (mutuo, prestito personale) se il tasso è inferiore alle rivalutazioni attese.
Fonti
- Art. 2120 Codice Civile
- DLgs 252/2005 art. 11