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Guida· tfr 5 min di lettura

Anticipo del TFR: regole e limiti

Dopo 8 anni di servizio puoi richiedere un anticipo del 70% del TFR per spese mediche, prima casa o congedi.

Scritto da Giulia Rossi
Commercialista e consulente fiscale · Pubblicato 01 marzo 2026 · Aggiornato 21 giugno 2026

I requisiti

  • Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro
  • Una sola richiesta nell'arco del rapporto di lavoro
  • Importo massimo: 70% del TFR maturato fino a quel momento
  • Causa giustificata fra quelle previste dall'art. 2120 c.c.

Le cause ammesse

  • Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari (per sé, coniuge, figli)
  • Acquisto della prima casa per sé o per i figli (con atto notarile)
  • Congedo parentale o per formazione
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Tassazione dell'anticipo

L'anticipo del TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media calcolata sul totale TFR e sull'anzianità: l'aliquota è quindi tendenzialmente bassa, soprattutto per redditi medi.

Esempio: aliquota media 18% su anticipo 15.000 € = 2.700 € di imposta, netto 12.300 €.

Effetti sul TFR futuro

La quota anticipata non viene più rivalutata: si perdono le rivalutazioni future su quella parte. Per importi rilevanti, valutare alternative (mutuo, prestito personale) se il tasso è inferiore alle rivalutazioni attese.

Fonti

  • Art. 2120 Codice Civile
  • DLgs 252/2005 art. 11

Domande frequenti