Capital gain su titoli in Italia
Guida completa alla tassazione delle plusvalenze su azioni, ETF, fondi e obbligazioni: aliquote, compensazione minusvalenze, regimi fiscali.
Cosa è il capital gain
È la plusvalenza realizzata sulla vendita di un'attività finanziaria: differenza positiva tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto (al netto delle commissioni). Solo le plusvalenze realizzate (titolo effettivamente venduto) sono tassate; quelle latenti no.
In Italia rientrano nella categoria dei ‘redditi diversi di natura finanziaria’ (TUIR art. 67).
Aliquote
- 26% — azioni, ETF, fondi, obbligazioni corporate, certificati, derivati
- 12,5% — titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT, BTP Italia) e di paesi white-list
- Sui prodotti misti (es. ETF con quota di titoli di Stato) l'aliquota è una media ponderata
Lo zaino fiscale (compensazione minusvalenze)
Le minusvalenze realizzate possono essere compensate con plusvalenze nei 4 anni successivi a quello di realizzo. Trascorsi 4 anni si perdono.
Importante: la compensazione opera solo tra ‘redditi diversi’. Una minusvalenza su un ETF compensa una plusvalenza su un'azione, ma non un dividendo ricevuto.
Regime amministrato vs dichiarativo
Amministrato (default banche italiane): l'intermediario calcola, trattiene e versa l'imposta su ogni operazione. Lo zaino fiscale è gestito automaticamente ma è ‘chiuso’ alla singola banca: cambiando intermediario si perde la possibilità di compensare le minusvalenze nuove.
Dichiarativo: il contribuente gestisce tutto in Modello Redditi (quadro RT). Più libertà di compensazione tra conti diversi ma maggior carico burocratico.
Strategie di harvesting
Il tax loss harvesting consiste nel realizzare strategicamente minusvalenze a fine anno per crearsi zaino fiscale spendibile in futuro. Tipico esempio: vendere un ETF in perdita, ricomprarne uno equivalente ma di emittente diverso (per evitare il wash sale fittizio).
Va valutato il costo opportunità: cristallizzare una perdita ha senso solo se hai prospettiva di plusvalenze future da compensare entro 4 anni.
Fonti
- TUIR art. 67-68
- D.Lgs. 461/1997
- Circolare Agenzia delle Entrate 28/E/2012